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chi può usufruirne

INFORMATIVA SUI REQUISITI

DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUPeRBONUS

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I NOSTRI LAVORI

 – INFORMATIVA –

CHI PUÒ USUFRUIRNE

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

I condomìni

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni

Gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.

In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il Superbonus spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci

Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all’articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’articolo 7 della legge n. 383/2000.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

INFORMATIVA SUI REQUISITI

DEGLI INTERVENTI AMMESSI AL SUEPRBONUS

 

Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:

• rispettare i requisiti previsti da un apposito decreto12 da emanarsi ad opera del Ministero dello sviluppo economico. Nelle more dell’adozione del decreto richiamato, continuano ad applicarsi i decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008
(cfr. comma 3-ter articolo 14 del decreto legge n. 63/2013)

• assicurare, nel loro complesso – anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo – il miglioramento di almeno due classi
energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Il miglioramento energetico è dimostrato dall’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)13, ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Nel rispetto dei requisiti previsti, il Superbonus spetta nei limiti stabiliti per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti e per gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi, realizzati sulle parti comuni degli edifici, sugli edifici familiari nonché sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari, anche se eseguiti mediante interventi di demolizione
e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr n. 380/2001.

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